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Regolamento interno

SAS Albert Learning — Ente di formazione — N. di registrazione 93131834213 — 57 rue du Rouet, 13008 Marsiglia, Francia

Redatto in applicazione degli articoli L.6352-3, L.6352-4 e da R.6352-1 a R.6352-15 del Codice del lavoro francese — Adottato il 1° aprile 2013

Articolo 1 : Oggetto e campo di applicazione
Il presente regolamento interno è redatto in conformità agli articoli L.6352-3 e seguenti e R.6352-1 e seguenti del Codice del lavoro. Si applica a chiunque sia iscritto a un'azione formativa erogata dalla SAS Albert Learning (di seguito «l'ente»), di seguito denominato «l'allievo», per l'intera durata della formazione. Poiché le formazioni dell'ente sono erogate esclusivamente a distanza, sotto forma di lezioni individuali o collettive in videoconferenza e di risorse online, il presente regolamento è adattato a tale modalità; qualora, eccezionalmente, una sessione si svolgesse in locali messi a disposizione, si applicherebbero le norme di igiene e sicurezza della struttura ospitante, in conformità all'articolo R.6352-1 del Codice del lavoro.
Articolo 2 : Salute, sicurezza e condizioni di svolgimento a distanza
Ogni allievo segue la formazione dal luogo di sua scelta. Spetta a lui seguire le sessioni in un ambiente sicuro e adeguato (connessione stabile, ambiente tranquillo, illuminazione sufficiente) e rispettare le raccomandazioni abituali relative al lavoro al video: pause regolari, regolazione della luminosità, postura adeguata. L'allievo si impegna a non seguire una sessione in videoconferenza durante la guida di un veicolo o in qualsiasi situazione incompatibile con un'attenzione sostenuta. L'ente mette a disposizione un'assistenza tecnica (articolo 5) per qualsiasi problema di accesso o di utilizzo della piattaforma.
Articolo 3 : Assiduità, puntualità e assenze
L'allievo si collega alle sessioni nelle date e negli orari prenotati, tramite i link di connessione comunicati dall'ente.

Qualsiasi annullamento o richiesta di rinvio di una sessione deve essere segnalato nelle condizioni e nei termini previsti dalle condizioni generali e richiamati nelle e-mail di conferma; in mancanza di ciò, la sessione potrà essere conteggiata come utilizzata.

In caso di assenza, viene inviata all'allievo un'e-mail di segnalazione, che lo invita a riprogrammare la sessione con il proprio coach.

L'assiduità è attestata dal sistema informativo dell'ente (prenotazioni, connessioni, sessioni svolte) e formalizzata mediante l'attestato di presenza dettagliato, soggetto alla firma elettronica dell'allievo.

Le assenze ripetute e non giustificate possono essere segnalate, laddove la normativa di finanziamento lo richieda, al finanziatore dell'azione (in particolare la Caisse des dépôts et consignations per le formazioni finanziate tramite il CPF).
Articolo 4 : Disciplina e comportamento
L'allievo adotta, durante le sessioni e negli scambi con i formatori, i coach e il supporto, un comportamento cortese e rispettoso. Sono in particolare vietati: qualsiasi commento o comportamento ingiurioso, discriminatorio o di molestia; il collegamento alle sessioni in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti; la registrazione audio o video delle sessioni senza il previo accordo scritto dell'ente e del formatore; la comunicazione delle proprie credenziali di accesso a terzi; la riproduzione o diffusione dei materiali didattici, protetti da diritto d'autore, al di fuori dell'uso personale dell'allievo nell'ambito della formazione.
Articolo 5 : Assistenza tecnica e pedagogica, reclami
L'allievo beneficia, per l'intera durata della formazione, di un'assistenza tecnica e pedagogica: un coach pedagogico nominativamente designato (raggiungibile via e-mail, telefono e messaggistica), supporto tecnico per l'accesso alla piattaforma, e promemoria e riepiloghi automatizzati a ogni sessione. Qualsiasi reclamo può essere indirizzato al supporto dell'ente (contatto indicato sulla piattaforma e nelle convenzioni); viene gestito secondo la procedura interna di trattamento dei reclami e dà luogo a una risposta.
Articolo 6 : Sanzioni disciplinari
Qualsiasi inadempimento dell'allievo a una delle prescrizioni del presente regolamento potrà essere oggetto di una sanzione pronunciata dal responsabile dell'ente, in conformità agli articoli da R.6352-3 a R.6352-8 del Codice del lavoro. Costituisce una sanzione qualsiasi misura, diversa dalle osservazioni verbali, adottata a seguito di un comportamento dell'allievo ritenuto colpevole, che sia o meno di natura tale da incidere immediatamente sulla sua presenza nella formazione o da comprometterne la continuità. In base alla gravità dell'inadempimento, la sanzione può consistere in: un avvertimento scritto; un biasimo; un'esclusione temporanea dalla formazione; un'esclusione definitiva dalla formazione. Sono vietate le ammende o altre sanzioni pecuniarie.
Articolo 7 : Garanzie procedurali
Nessuna sanzione può essere inflitta all'allievo senza che questi sia stato preventivamente informato degli addebiti mossi nei suoi confronti (R.6352-4). Qualora la sanzione prevista sia un'esclusione, temporanea o definitiva, l'allievo viene convocato — la convocazione può avvenire via e-mail con conferma di lettura, data la modalità a distanza — a un colloquio (in videoconferenza o telefonico) che precisi l'oggetto, la data e l'ora; può farsi assistere da una persona di sua scelta; la sanzione non può intervenire prima di un giorno franco né oltre quindici giorni dal colloquio, ed è oggetto di una decisione scritta e motivata notificata all'allievo (R.6352-5 e R.6352-6). Qualora l'azione sia finanziata da un terzo (datore di lavoro, OPCO, Caisse des dépôts), l'ente informa il finanziatore della sanzione adottata (R.6352-8).
Articolo 8 : Rappresentanza degli allievi
Per le azioni formative di durata totale superiore a cinquecento ore svolte in modalità collettiva, si procede all'elezione di un delegato titolare e di un delegato supplente alle condizioni previste dagli articoli da R.6352-9 a R.6352-12 del Codice del lavoro. Poiché le formazioni dell'ente sono costituite da percorsi individuali a distanza, tali disposizioni sono destinate ad applicarsi solo nell'ipotesi eccezionale in cui venisse organizzata un'azione collettiva di oltre cinquecento ore; l'ente procederebbe allora secondo le modalità regolamentari, adattate alla modalità a distanza (scrutinio dematerializzato).
Articolo 9 : Protezione dei dati personali
I dati personali degli allievi sono trattati in conformità al regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) e alla legge francese Informatique et Libertés, per le sole finalità di gestione, erogazione, tracciabilità e finanziamento delle formazioni. L'allievo dispone dei diritti di accesso, rettifica e cancellazione alle condizioni descritte nella informativa sulla privacy dell'ente, accessibile sulla piattaforma.
Articolo 10 : Pubblicità ed entrata in vigore
Il presente regolamento è portato a conoscenza di ogni allievo prima del suo ingresso in formazione: viene pubblicato sulla piattaforma dell'ente, allegato alle convenzioni e ai contratti di formazione, e inviato via e-mail a ogni allievo al momento della convalida della sua iscrizione. Entra in vigore a partire dalla sua data di adozione per l'insieme delle formazioni in corso e future.

Fatto a Marsiglia, il 1° aprile 2013. Per la SAS Albert Learning, il Presidente, Sig. David Ansellem.